Art. 1

In vigore dal 22 feb 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150; Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore generale della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1937, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, n. 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, n. 1074 nonché il regio decreto 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 28 settembre 1963 con la quale il sindaco di Roma, ha chiesto, in base alla delibera commissariale 4 ottobre 1961, n. 2697, approvata dal Ministero dell'interno il 18 dicembre 1962, l'approvazione del piano particolareggiato n. 159 di esecuzione della zona compresa fra via Salaria, Forte Antenne, perimetro del piano particolareggiato n. 154, fiume Tevere e fiume Aniene nonché della variante XVIII al piano particolareggiato n. 42 approvato con regi decreti 12 settembre 1935 e 15 marzo 1937; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che a seguito della pubblicazione degli atti, non sono state presentate opposizioni; Ritenuto che il piano particolareggiato e la variante proposti prevedono: a) il tracciato di una nuova via di piano regolatore in proseguimento del tratto compreso nell'adiacente piano particolareggiato e fino al soprapassaggio in corrispondenza della Salaria alla quale la via stessa è raccordata con due rampe laterali; b) la destinazione ad edifici pubblici dell'area, compresa tra la vecchia via Salaria e la villa Ada, sulla quale è attualmente costruita la Caserma dei carabinieri; c) la destinazione a verde pubblico di tutto il restante comprensorio; Considerato che il progetto adottato dal comune di Roma appare in linea di massima ammissibile e, quindi, meritevole di approvazione; che, in particolare, si ritiene ammissibile che il progetto di che trattasi si sia adeguato, per quanto concerne la destinazione ad edifici pubblici dell'area compresa tra la vecchia via Salaria e la villa Ada, alla situazione di fatto esistente; che la predetta destinazione comporta l'obbligo di mantenere immutati gli edifici esistenti della caserma senza ulteriori ampliamenti e modifiche di copertura, che tale obbligo appare opportuno per la tutela dell'ambiente paesistico della zona, rappresentato dal complesso arboreo del vicino monte Antenne, e per il mantenimento delle visuali panoramiche della città godibili dalla Salaria e rivolte verso le anse a verde dei fiumi Tevere ed Aniene; Visto il voto n. 771 emesso in data 20 novembre 1963 della Commissione di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 931; Visto il parere favorevole emesso dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il decreto interministeriale 12 ottobre 1964, numero 16170 R. 709, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 30 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, ed il piano finanziario relativo al piano particolareggiato ed alla variante di che trattasi; Considerato che, per l'attuazione del progetto proposto, appare congruo fissare il termine di anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto; Considerato che il predetto progetto comporta variante al piano regolatore di massima del 1931; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: È approvato il piano particolareggiato n. 159 di esecuzione della zona compresa fra via Salaria, Forte Antenne, perimetro del piano particolareggiato n. 154, fiume Tevere e fiume Aniene, nonché la variante XVIII al piano particolareggiato n. 42. Il progetto sarà vistato dal Ministro per i lavori pubblici in una planimetria in scala 1: 5000, in una planimetria in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate. Per il compimento delle espropriazioni è fissato il termine di anni 5 a decorrere dalla data del presente decreto; lo stesso termine è fissato per l'esecuzione dei lavori. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1966 Atti del Governo, registro n. 200, foglio n. 74. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;1614#art-1

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