Art. 1

In vigore dal 27 ott 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355, che approva il piano regolatore della città di Roma e detta norme per la sua esecuzione; Visto il regio decreto-legge 17 ottobre 1935, n. 1987, convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 1936, n. 1210, contenente norme integrative della legge suddetta ed il successivo regio decreto 7 marzo 1938, numero 465, convertito nella legge 16 giugno 1938, numero 1074, nonché il regio decreto-legge 7 agosto 1938, n. 1223, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 401, e la legge 29 maggio 1939, n. 913; Vista la domanda in data 31 luglio 1959, con la quale il sindaco di Roma, in base alla deliberazione del Consiglio comunale del 5 maggio 1959, n. 929, approvata dal Ministero dell'interno il 4 giugno 1959, ha chiesto l'approvazione della variante al piano particolareggiato n. 120 approvato con decreto presidenziale 23 febbraio 1952 per la zona comprendente la via Cassia, la via Flaminia e Lungotevere, stralciata dal piano stesso; Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che, a seguito della pubblicazione degli atti, sono state presentate nei termini le seguenti opposizioni: Soc. Romana di Elettricità, Nisini Antonio, Montanari Teresa, Mogini Carolina ved. De Rossi, Mazzanti Lucio, Montanari Cesare, Marchetti Augusta in Onofri, Del Tosto Vincenzo, Morelli Oscar quale amministratore della Soc. S.I.E.B.I., Quinzi Fernanda ed Anna, Ciarniello Guerrino, Pratesi Malinconico Gioacchino ed altri, Guiducci Marianna in Maggini ed altri, Venturini Oreste e Carlo, Boldrini Mario, Belliscioni Ferruccio, Valeri Aldobrando, Cooperativa edilizia "Palazzina", Guiducci Marianna e Marino, Scuriatti Vincenzo, Pozzi Raffaele e Luigi, Eredi di Motta Carlo, Sansoni Luciano, Sergio ed altri, Cooperativa edilizia "La Villetta", Cooperativa edilizia "Casa nostra", Cooperativa edilizia "Domus Propitia", Sabatini Anna; che, fuori termine, è stata presentata una opposizione a firma Cimino Enzo; Considerato che il comune di Roma ha controdedotto a tutte le opposizioni presentate; che fuori termine, direttamente al Ministero dei lavori pubblici è stata presentata l'opposizione Giannini Dante, ed altri Considerato che la variante di che trattasi modifica il piano di massima del 1931 e contempla la sistemazione urbanistica dell'ingresso a Roma a nord del ponte Flaminio; che il progetto presentato contempla: 1) la previsione di un sistema di rampe ai due lati del suddetto ponte, per collegare il Lungotevere a via Caio Flaminio; 2) la sistemazione della sede stradale di via Caio Flaminio, prevista nella larghezza di m. 40 su tre sedi stradali; 3) la previsione di un incrocio altimetricamente sfalsato che collega via Caio Flaminio alla progettata via di circonvallazione, attrezzata al traffico veloce, che dovrà collegare il Foro Italico con i quartieri ad est della città, utilizzando ed allargando l'attuale rilevato e raddoppiando le gallerie della già costruenda sede ferroviaria; 4) la creazione di una rete di nuove strade di piano regolatore che dividono le zone ai margini della via Caio Flaminio in sei isolati aventi la destinazione qui appresso specificata: A) per gli edifici ricadenti nella zona compresa tra via Flaminia, via Riano e nuova via di piano regolatore, raccordante il viale di Tor di Quinto con la suddetta via Flaminia, è richiesto un progetto unitario ed è inoltre stabilito che la quota delle coperture non dovrà superare m. 29 s.l.m., con il rapporto di copertura di 0,30 e indice di utilizzazione 3,1 mc/mq.; B) gli edifici ricadenti nella zona comprendente la parte a monte della circonvallazione e fiancheggiante il lato ovest della via Caio Flaminio, sono precisati planimetricamente ed altimetricamente; quote di copertura m. 42,50 s.l.m., distacco minimo dal filo stradale ml. 4, distacco dai confini ml. 8 e rapporto di copertura 0,25; C) nella zona comprendente il lotto a fondale del tratto rettilineo di via Caio Flaminio è previsto un edificio unico a tre piani, nella parte arretrata, di quota massima di ml. 38 s.l. m. e ad un piano sulla parte anteriore di quota massima di ml. 31 s.l.m.; D) l'isolato ricadente nella zona a destra della vecchia Flaminia e a nord della strada di circonvallazione è destinata ad edilizia, e tutti gli edifici dovranno sottostare ad un progetto unitario ed inoltre essi vengono definitivi con le quote massime s.l.m. delle coperture, nonché altimetricamente e planimetricamente nell'orientamento e nella forma; la parte di detta zona verso la via Flaminia Nuova viene destinata a parco privato al servizio delle nuove costruzioni e con divieto di altre costruzioni; E) l'isolato ricadente nella zona compresa fra il viale di Tor di Quinto e il sovrastante viale dei Pini, viene destinato parte a parco pubblico e parte ad impianti della Società Romana di Elettricità che dovrà uniformare gli impianti stessi in modo che le linee di gronda delle costruzioni restino al di sotto del sovrastante viale dei Pini; F) nella zona a monte della rampa di collegamento con viale di Tor di Quinto ad est di via Caio Flaminio, l'isolato prospiciente la via Caio Flaminio è destinata a parco pubblico, mentre la parte più depressa prospiciente la via di piano regolatore, viene destinata a villini di un solo piano, soggetti al vincolo di presentare un progetto unitario per tutti gli edifici, con quota massima di m. 4 dalla quota della via di piano regolatore misurata sulla mezzeria del fronte verso la strada e con rapporto di copertura 0,18; Considerato che la variante di che trattasi appare adeguatamente studiata in relazione alla sistemazione di tutta la zona interessata, conferendo ad essa un efficiente e decoroso assetto urbanistico; che, nel complesso, lo studio proposto dal Comune tiene conto delle particolari esigenze commisurate alla necessità di realizzare un aspetto unitario e preordinato della fabbricazione che si affaccia sul piazzale di smistamento posto alla confluenza della via Flaminia e della nuova Cassia; che, per quanto concerne in particolare il complesso delle opere relative alla attrezzatura stradale, esse possono ritenersi soddisfacenti, in quanto la sistemazione della sede stradale della via Flaminia, prevista nella larghezza di m. 40, su tre sedi stradali, appare adeguata alle necessità dell'importante flusso di traffico, proveniente dal nord, esistente sulla via Flaminia; che ammissibile, in quanto necessaria, appare la previsione di un sistema di rampe ai due lati della spalla del ponte Flaminio per collegare il Lungotevere alla via Caio Flaminio; che è del pari accettabile la previsione di un incrocio sfalsato, che colleghi la via Caio Flaminio alla progettata via di circonvallazione, in quanto detto incrocio servirà di collegamento dal Foro Italico con i quartieri ad ovest della città, adeguatamente utilizzando ed allargando l'attuale rilevato e raddoppiando le gallerie della già costituenda rete ferroviaria; che opportuna appare la creazione di una rete di nuove strade di piano regolatore, che dividono le due zone poste ai margini della via Caio Flaminio in sei Isolati destinati ad edilizia particolarmente vincolata mediante rapporti di copertura, indici di utilizzazione nonché mediante progetti unitari che definiscano gli edifici altimetricamente e planimetricamente nell'orientamento e nella forma; Considerato, per quanto concerne la destinazione delle singole zone, che esse appaiono in linea di massima opportunamente ubicate in relazione ai tipi edilizi consentiti, ed in relazione sopratutto alle esigenze di carattere ambientale nonché edilizio-paesistiche della zonalità; Considerato in particolare per quanto riguarda il lotto a fondale del tratto rettilineo di via Caio Flaminio, che il comune di Roma con nota 22 marzo 1962, n. 17130, ha fatto presente che le quote massime assolute sul livello del mare stabilite per i fabbricati realizzabili sul predetto lotto erano state fissate nella variante in esame in previsione dell'abbassamento delle quote della via Flaminia vecchia previsto in circa ml. 3,00; che con la citata nota è stato, altresì, segnalato, che in seguito alle sistemazioni stradali effettuate per la via Olimpica e per i relativi raccordi con la via Flaminia sono state praticamente realizzate quote diverse da quelle come sopra previste per cui si rende necessario rapportare le quote massime dei fabbricati edificandi sul lotto in questione alle quote della sistemazione stradale già effettuata; Considerato che a causa delle mutate condizioni altimetriche delle arterie circostanti il lotto in questione, le edificazioni previste sul lotto stesso non potrebbero, qualora fossero mantenute le quote massime s.l.m. stabilite nella variante, raggiungere le altezze ed il conseguente numero dei piani previsti sopratutto in funzione di un'organica sistemazione urbanistica ed ambientale; che ciò porterebbe una forte alterazione di una parte di quelle caratteristiche tipologiche speciali previste per l'edilizia della zona e che sono state riconosciute ammissibili; che, ad evitare ciò, si rende necessario stabilire che le quote massime assolute di copertura dei fabbricati da edificare nel lotto di che trattasi siano rapportate alle limitrofe quote della sistemazione stradale già realizzata e che le quote dei fabbricati stessi sul livello del mare siano portate a m. 40,00 s.l.m. per il corpo alto e a m. 33,00 s.l.m. per il corpo più basso antistante; Considerato, per la zona a destra della vecchia Flaminia e a nord della strada di circonvallazione che si ritiene accettabile la soluzione proposta, benché le altezze degli edifici siano piuttosto notevoli in relazione all'ambiente; che, di conseguenza, si ritiene opportuno prescrivere che le quote massime indicate per ciascuno dei corpi di fabbrica ricadenti nella predetta zona siano comprensive di ogni volume fabbricativo, ivi compresi parapetti, volumi tecnici, pensiline ed ogni altra soprastruttura, che dovranno perciò essere comunque contenuti nelle predette quote massime; Considerato che le modifiche come sopra apportate alla sistemazione edilizia dei predetti isolati non importano una innovazione tale da alterare nella sua assenza il progetto elaborato dal comune di Roma; che, pertanto, le predette modifiche possono essere introdotte di ufficio dall'autorità statale come richiesto dal comune di Roma con la nota 3 dicembre 1962, n. 65503; Considerato, per la zona compresa tra viale di Tor di Quinto e il sovrastante viale dei Pini che le norme proposte si ravvisano nelle loro linee generali accettabili; che, peraltro, si ravvisa necessario prescrivere che la norma relativa agli impianti della Società Romana di Elettricità venga integrata nel senso di consentire il mantenimento della edificazione attuale riservata agli impianti stessi e, nel caso di necessità di una loro trasformazione di consentire una diversa distribuzione dei volumi fabbricativi senza alterarne la cubatura totale esistente e sempre che permanga la destinazione ad impianti elettrici della stessa, Società; che, per la zona a monte della rampa di collocamento con il viale di Tor di Quinto ad est di via Caio Flaminio, si ritiene che la limitata fabbricazione proposta dal Comune possa essere consentita a condizione che la relativa sistemazione edilizia venga effettuata coordinatamente al necessario riassetto delle costruzioni esistenti sull'area a parco pubblico, che accompagnano le stazioni di servizio lungo il fronte nord-est del corso Francia; che, a tale scopo, si ritiene necessario prescrivere che venga preventivamente concordato ed attuato un progetto unitario per la sistemazione definitiva delle suddette stazioni di servizio, in modo che queste ultime limitino al massimo la parte costruita e armonizzino le strutture strettamente occorrenti al loro esercizio con elementi arborei, coloriture, sistemi di illuminazione, ecc. di tono pacato e confacente all'aspetto della località; che sia i progetti dei villini ricadenti nella zona di che trattasi che quelli relativi alle nuove sistemazioni per le cennate stazioni di servizio dovranno riportare il preventivo benestare della Soprintendenza ai monumenti per il Lazio; Considerato che il comune di Roma ha accettato e fatto proprie le prescrizioni di cui sopra, con deliberazione commissariale n. 552 del 21 febbraio 1962, approvata dal Ministero dell'interno con nota n. 16170 R62/103 del 3 agosto 1962 e pubblicata ai sensi di legge; Considerato che il Ministero della pubblica istruzione, in sede di esame della variante ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 17, ha rilevato la necessità che il comune di Roma, di intesa con il competente Provveditorato agli studi provveda a determinare le aree per le scuole elementari e per la scuola media indispensabili alle attuali e future esigenze delle zone comprese nella variante stessa; che il comune di Roma con nota 24 agosto 1964, n. 39865, allo scopo di non ritardare l'approvazione del progetto di che trattasi ha proposto di stralciare dall'approvazione stessa tre aree, indicate con segno rosso in una planimetria in scala 1: 1000, le quali con successiva variante verranno destinate all'edilizia scolastica; che la proposta di cui sopra, sulla quale si è pronunciato favorevolmente il Ministero della pubblica istruzione, può essere accolta; che tuttavia al fine di lasciare impregiudicata la possibilità di consentire una più organica ed omogenea sistemazione delle scuole in ordine alle reali necessità del quartiere, si ravvisa opportuno che lo stralcio, proposto dal comune di Roma per la parte sud della zona di forma triangolare indicata con la lettera "A" nelle planimetrie della variante, venga esteso all'intera predetta zona affinché il Comune interessato possa, d'intesa con il competente Provveditorato agli studi,. esaminare la possibilità di concentrare nella zona stessa l'edilizia scolastica prevista nel settore più a nord; che la zona di che trattasi, infatti, oltre ad offrire un'ampia superficie, appare sufficientemente baricentrica rispetto al quartiere da servire e non presenta gli inconvenienti di traffico che si riscontrano, invece, nelle due aree prescelte nel settore più a nord; Considerato, per quanto riguarda le opposizioni presentate, che l'opposizione della Società Romana di Elettricità è da accogliersi consentendo la formazione della sezione stradale di via Tor di Quinto con una larghezza di m. 20 anziché 30 e ciò in quanto si può egualmente ricavare una sezione stradale adeguata, con due carreggiate unidirezionali di m. 7,50 ciascuna, mantenendo una congrua larghezza di marciapiede verso monte e restringendo al massimo il marciapiede verso la sponda del Tevere, potendo ivi usufruire per il percorso pedonale dello spazio in sommità dell'argine formato per la sistemazione della sponda del Tevere; che l'opposizione Luciano e Sergio Sansoni è da accogliere parzialmente nel senso di consentire la destinazione a parco privato a condizione che le linee di gronda delle costruzioni consentite nell'ambito di detta destinazione restino al disotto del sovrastante viale dei Pini; che le opposizioni Morelli Oscar Coop. ed.(Palazzina", eredi di Motta Carlo, Coop. ed. "La villetta", Coop. ed. "Casa nostra", Cooperativa ed. "Domus Propitia", Cimino Enzo sono da respingere in conformità alle controdeduzioni comunali con le quali si concorda; che le opposizioni Nisini Antonio, Montanari Teresa, Mogini Carolina, Montanari Cesare, Marchetti Augusta, Del Tosto Vincenzo, Quinzi Fernanda ed Anna, Ciarniello Guerrino, Pratesi Malinconico Gioacchino ed altri, Guiducci Marianna, Venturini Oreste e Carlo, Boldrini Mario, Belliscioni Ferruccio, Valeri Aldobrando, Guiducci Mariana e Marino, Pozzi Raffaele, Sabatini Anna, non danno luogo a provvedere in quanto si riferiscono a zone stralciate dalla approvazione; che l'opposizione Mazzanti Lucio, mentre non dà luogo a provvedere per quanto concerne la richiesta riferita all'isolato compreso tra via Flaminia, via Riano e nuova via di Piano regolatore, stralciato dalla approvazione, è da decidere per le altre richieste in essa contenute in conformità alle deduzioni comunali; che l'opposizione Scuriatti Vincenzo può essere parzialmente accolta nei limiti di quanto specificato nei precedenti considerato per il lotto a fondame del tratto rettilineo di via Caio Flaminio; che l'opposizione Giannini Dante, Cesare, ed altri, riferita all'allargamento della via Girolamo Boccardo è da accogliersi nel senso che Pallargamento della via stessa, peraltro, necessario in quanto facente parte dell'opportuno ridimensionamento previsto per la rete viaria della zona dovrà realizzarsi ripartendo la nuova larghezza in misura uguale sui due lati nord e sud della via Girolamo Boccardo; Considerato che per l'attuazione della variante di che trattasi e per il compimento dell'espropriazione in essa previste appare congruo assegnare il termine di anni cinque à decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; Visto il piano finanziario approvato con decreto interministeriale del 18 ottobre 1960; Visti i voti n. 771, n. 767 e n. 788 espressi, rispettivamente, nelle adunanze del 28 settembre 1959 - 17 marzo 1960 - 11 febbraio 1963 e 9 dicembre 1964 dalla Commissione per l'esame dei piani particolareggiati di Roma; Sentito il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: Con gli stralci, le modifiche e le prescrizioni di cui alle premesse è approvata la variante bis al piano particolareggiato n. 120 di esecuzione del piano regolatore di Roma relativa alla zona comprendente la via Cassia, la via Flaminia, e il Lungotevere, stralciata dal predetto piano particolareggiato n. 120. Il progetto sarà vistato dal Ministro proponente in una planimetria in scala 1: 5000, in due planimetrie in scala 1: 1000, in una relazione tecnica, in un elenco delle proprietà interessate nella domanda 31 luglio 1959 citata nelle premesse e contenente anche le controdeduzioni comunali, e nella planimetria in scala 1: 1000 contenente le proposte comunali di stralcio delle aree da destinare alla edilizia scolastica. Le opposizioni restano decise in conformità a quanto specificato nelle premesse. Per l'attuazione della variante è assegnato il termine di anni cinque a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; lo stesso termine è fissato per il compimento delle espropriazioni previste nella variante stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 giugno 1965 SARAGAT MORO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1965 Atti dei Governo, registro n. 197, foglio n. 58. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-15;1120#art-1

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