Art. 1

In vigore dal 11 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;,il=2; Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49; Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro; Decreta: Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 844.820.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione per il detto anno finanziario Ministero del tesoro: Cap. n. 1825. - Fitto di locali................. L. 10.800.000 Cap. n. 2537. - Fitto di locali................. L. 4.020.000 Ministero degli affari esteri: Cap. n. 1621. - Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali........................ L. 85.000.000 Ministero dell'interno Cap. n. 1461. - Spese per la lotta alla delinquenza organizzata ed altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, ecc................ L. 95.000.000 Cap. n. 2481. - Assegni a stabilimenti ed Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a carattere fisso - Sussidi di assistenza, ecc...... L. 150.000.000 Cap n. 2487. - Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc................................... L. 500.000.000 ----------- L. 844.820.000 Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 giugno 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 29. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-14;709#art-1

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