Art. 1
In vigore dal 11 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2410, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;,il=2; Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 844.820.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di
previsione per il detto anno finanziario
Ministero del tesoro:
Cap. n. 1825. - Fitto di locali................. L. 10.800.000 Cap.
n. 2537. - Fitto di locali................. L. 4.020.000
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 1621. - Spese riservate dipendenti da
avvenimenti internazionali........................ L. 85.000.000
Ministero dell'interno
Cap. n. 1461. - Spese per la lotta alla
delinquenza organizzata ed altre inerenti a
speciali servizi di sicurezza, ecc................ L. 95.000.000 Cap.
n. 2481. - Assegni a stabilimenti ed
Istituti diversi di assistenza, compresi quelli a
carattere fisso - Sussidi di assistenza, ecc...... L. 150.000.000 Cap n. 2487. - Assegnazione straordinaria per
l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di
assistenza, ecc................................... L. 500.000.000
----------- L. 844.820.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 giugno 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 29. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-14;709#art-1