Art. 2
In vigore dal 12 ago 1966
I corsi completi, i posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui al precedente sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica Istruzione e da quello per il tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-09;1723#art-2