Art. 1
In vigore dal 3 nov 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, col quale il Governo della Repubblica è autorizzato a stabilire i comprensori nei quali la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione;
Ritenuto la necessità di dichiarare soggetti alla tutela della pubblica Amministrazione i territori indicati nella parte dispositiva del presente decreto;
Visto il voto 21 giugno 1963, n. 1059, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;
Decreta:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con decreto reale 11 dicembre 1933, n. 1775, la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica Amministrazione nel territorio dei seguenti Comuni della provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea, Alpignano, Andezeno, Arignano, Avigliana, Azeglio, Bajdissero Torinese, Barbania, Barone, Bibiana, Borgofranco d'Ivrea, Brandizzo, Bricherasio, Brozolo, Bruino, Brusasco Cavagnolo, Burolo, Busano, Buttigliera Alta, Caluso, Campiglione Fenile, Caravino, Casalborgone, Cascinette d'Ivrea, Caselette, Castagneto Po, Castiglione Torinese, Chiaverano, Chieri, Ciconio, Ciriè, Colleretto Giacosa, Cossano Canavese, Feletto, Fiorano Canavese, Foglizzo, Front, Frossasco, Gassino Torinese, Givoletto, Isolabella, Ivrea, La Cassa, Launriano, Lessolo, Lombardore, Lombriasco, Loranzè Lusigliè, Maglione, Marentino, Mazzè, Mercenasco, Mombello di Torino, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Monteu da Po, Moriondo Torinese, Nole, Orio Canavese, Osasco, Osasio, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Perosa Canavese, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piossasco, Piverone, Pralormo, Quagliuzzo, Reano, Rivalba, Rivalta di Torino, Riva presso Chieri, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Robassomero, Rondissone, Roletto, Rosta, Salerano Canavese, San Carlo Canavese, San Francesco al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Martino Canavese, San Mauro Torinese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano da Po, San Secondo, di Pinerolo, Settimo Rottaro, Torrazza Piemonte, Trana, Vauda Canavese, Verrua Savoia, Vestignè, Vialfrè, Villareggia, Virle Piemontese, Vische e San Giusto Canavese.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 giugno 1965
SARAGAT
MORO - MANCINI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 91. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-09;1144#art-1