Art. 1

In vigore dal 25 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268, concernente delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Con effetto dal 1 marzo 1966, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato con legge 11 giugno 1962, n. 540, è integrato e modificato come segue Art. 123. - è aggiunto: "10) il diritto di carteggio". Art. 132-bis. - sono soppresse le parole: "e non è computabile ai Fini dell'indennità integrativa e dei versamenti all'Erario". Art. 148. - le parole: "con la percezione dei diritti di cui ai numeri 1, 2, 1, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art. 123" sono sostituite con le parole: "con la percezione dei diritti di cui all'art. 123". Art. 169. - sono soppresse le parole: "escluso il diritto fisso postale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato Roma, addì 5 giugno 1965 SARAGAT MORO - REALE - PIERACCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 50. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-05;757#art-1

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