Art. 1
In vigore dal 8 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 987, recante norme per l'esecuzione della legge 9 gennaio 1962, n. 1;
Vista la legge 21 giugno 1964, n. 461, recante integrazione e modifiche alla legge 9 gennaio 1962, n. 1;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Ritenuta l'opportunità di integrare il citato regolamento in relazione all' della legge 21 giugno 1964, n. 461;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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È approvato il regolamento per la esecuzione della legge 21 giugno 1964, n. 461, integrativa della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, che firmato dai Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, è pubblicato in allegato al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-31;945#art-1