Art. 1

In vigore dal 7 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa alla indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito; Visti il regio decreto 23 agosto 1935 e il regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, recanti aggiornamenti al regio decreto 19 novembre 1931; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni; Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico. L'art. 30 del regio decreto 19 novembre 1931, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1935 e dall'art 4 del regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, è abrogato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1965 SARAGAT MORO - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965 Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 55. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-26;994#art-1

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