Art. 1
In vigore dal 7 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa alla indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 19 novembre 1931, contenente norme per l'applicazione della legge 29 dicembre 1930, n. 1712, relativa all'indennità supplementare per gli ufficiali dell'Esercito;
Visti il regio decreto 23 agosto 1935 e il regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, recanti aggiornamenti al regio decreto 19 novembre 1931;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e successive modificazioni;
Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 166, concernente modifica dei termini di liquidazione dell'indennità supplementare da parte delle Casse ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
L'art. 30 del regio decreto 19 novembre 1931, quale risulta modificato dall'art. 2 del regio decreto 23 agosto 1935 e dall'art 4 del regio decreto 27 gennaio 1941, n. 311, è abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 55. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-26;994#art-1