Art. 1
In vigore dal 11 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito;
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
Vista la legge 3 novembre 1963, n. 1543, concernente norme sugli organici e sul trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato;
Udito il parere del Consiglio superiore delle forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;
Decreta:
Articolo unico.
Il paragrafo 38 del regolamento approvato con regio decreto 21 luglio 1907, n. 626, è sostituito dal seguente:
"I brigadieri dell'Arma dei carabinieri, ai fini della promozione al grado superiore, oltre a possedere l'anzianità di grado e gli altri requisiti generali prescritti, debbono aver dato prova di saper reggere un comando di stazione ovvero di saper assolvere gli incarichi di specializzazione determinati con decreto del Ministro per la difesa in base alle esigenze d'impiego del personale".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 93 - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-26;863#art-1