Art. 1

In vigore dal 23 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati assegnati alle varie Facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, novantatre dei cento nuovi posti di professore di ruolo, istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il verbale dell'adunanza del 22 aprile 1965, nella quale la Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino ha proposto che il posto di professore di ruolo assegnatole, con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per il raddoppiamento della cattedra di Fisica venga destinato al raddoppiamento della cattedra di Chimica applicata; Ritenuta l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, dell'accoglimento della proposta della predetta Facoltà di ingegneria; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, è parzialmente rettificato nel senso che alla Facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino viene assegnato, con effetto dall'anno accademico 1962-1963 ai sensi della legge 26 gennaio 1962, n. 1, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di Chimica applicata, anziché per il raddoppiamento della cattedra di Fisica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 191, foglio n. 41. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-26;744#art-1

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