Art. 1
In vigore dal 16 set 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, concernente la riorganizzazione del museo storico-navale di Venezia e del museo tecnico-navale di La Spezia;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico.
Per il periodo 1 luglio 31 dicembre 1964 la spesa prevista dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1143, è stabilita in lire 600.000; essa graverà sul capitolo n. 13 dello stato di previsione della, spesa del Ministero della difesa per il periodo suddetto.
A partire dall'esercizio finanziario 1963 la spesa di cui sopra è stabilita in lire 1.200.000 annue e graverà sui capitoli corrispondenti a quello indicato nel comma precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 maggio 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1965
Atti del Governo, registro n. 196, foglio n. 81 - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-26;1008#art-1