Art. 1
In vigore dal 31 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Papirologia giuridica;
Diritto greco;
Criminologia;
Politica economica Storia delle dottrine economiche;
Teoria generale del diritto;
Diritto pubblico comparato.
Gli insegnamenti complementari di "Diritto coloniale" e di "Diritto dell'Oriente mediterraneo" sono soppressi.
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Antropologia criminale;
Endocrinologia ostetrico-ginecologica Citochimica e istochimica.
Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di:
Chimica metallurgica;
Corrosione e protezione dei metalli;
Metallografia.
Nell'art. 37, relativo alle modalità di esami del corso di laurea in Scienze naturali, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
"Non possono sostenere l'esame di Botanica I gli studenti che non hanno superato gli esami di Istituzioni di matematiche, di Chimica generale ed inorganica e di Fisica".
Art. 39. - L'insegnamento complementare di "Istituzioni di patologia generale" tra le materie del corso di laurea in Scienze biologiche, è soppresso.
Nell'art. 40, relativo alle modalità di esami, del corso di laurea in Scienze biologiche, il secondo comma e abrogato e sostituito dal seguente:
"Non potranno sostenere l'esame di Botanica. I gli studenti che non abbiano superato gli (esami di Istituzioni di matematiche, di Chimica generale ed inorganica e di Fisica".
È aggiunto il seguente comma: "Non potranno sostenere l'esame di Chimica biologica, gli studenti che non abbiano superato gli esami di "Istituzioni di matematiche, di Chimica generale ed inorganica, di Fisica e di Chimica organica".
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche è aggiunto quello di: "Geotecnica".
L'insegnamento complementare di "Esplorazione geologica del sottosuolo" è abrogato e sostituito con quello di "Rilevamento geologico".
Art. 111. - La Scuola di specializzazione in Igiene è trasformata in "Scuola di specializzazione in Igiene ed Epidemiologia con il seguente piano degli studi.
1° Anno:
1) Epidemiologia generale e speciale delle malattie infettive (comprese le zoonosi);
2) Nozioni in Patologia e clinica delle malattie infettive;
3) Microbiologia (con particolare riguardo alla diagnosi di laboratorio delle malattie infettive e dei metodi d'indagine epidemiologica;
4) Parassitologia;
5) Elementi di statistica metodologica - Statistica demografica e sanitaria.
2° Anno:
1) Epidemiologia delle malattie dell'apparato cardiocircolatorio, dell'apparato respiratorio, dei tumori, della malattia reumatica, ecc.;
2) Nozioni di patologia e clinica delle malattie dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiocircolatorio, dei tumori, dell'affezione reumatica, ecc.;
3) Igiene tecnica - Approvvigionamento idrico - Raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'abitato - Ventilazione, riscaldamento e condizionamento dell'aria;
4) Ordinamento sanitario - Legislazione sanitaria Sistemi di assistenza sanitaria e sociale;
5) Nozioni di Chimica e fisica applicata all'igiene.
L'art. 116, relativo alla Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in Medicina del lavoro
Art. 116. - La durata del corso è di due anni.
Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
Patologia del lavoro;
Ematologia professionale;
Igiene del lavoro;
Traumatologia del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Assicurazioni sociali;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Malattie infettive di origine professionale e zoonosi;
Dermatologia professionale;
Tecnologia industriale;
Statistica sanitaria;
Ingegneria sanitaria.
Tutti i corsi teorici vengono tenuti durante il primo anno ed hanno la durata di 16 settimane effettive con lezioni al lunedi, mercoledi e venerdi, dalle ore 9 alle 12.
L'insegnamento di "Tecnologia industriale" prevede visite a stabilimenti industriali.
Al termine del ciclo di lezioni di ciascun insegnamento si tiene un esame orale.
Il secondo anno di corso è riservato ai tirocini pratici, ed ha la durata di sette mesi. Esso comprende: tirocinio in ambulatori di fabbrica (due mesi), tirocinio in ambulatori di traumatologia (un mese), tirocinio in clinica (quattro mesi).
Al fine del corso gli specializzandi devono sostenere un esame scritto e orale di "Medicina del lavoro".
L'art. 119, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in Oculistica
Art. 119. - La durata del corso è di tre anni.
Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di otto per il primo anno di corso.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
1) Anatomia ed embriologia dell'apparato oculare;
2) Fisiologia dell'apparato oculare;
3) Semeiotica oculare;
4) Patologia oculare (I);
5) Ottica fisiologica ed anomalie della rifrazione;
6) Igiene e profilassi oculare;
7) Oftalmoscopia (I).
2° Anno:
1) Oftalinoscopia (II);
2) Patologia oculare (II);
3) Radiodiagnostica e radioterapia in oftalmologia;
4) Clinica oculistica (I);
5) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
6) Terapia delle malattie oculari (I);
7) Tecnica operatoria (I).
3° Anno:
1) Terapia delle malattie oculari (II);
2) Tecnica operatoria (II) - Esame;
3) Neuropatologia oculare;
4) Medicina legale ed infortunistica oculare;
5) Clinica, oculistica (II) - Esame;
6) Nozioni di Pleottica e di Ortottica;
7) Rinologia e malattie oculari.
L'art. 120, relativo alla Scuola di specializzazione in Odontoiatria e protesi dentaria, è abrogato e sostituito dal seguente nuovo ordinamento e con la seguente nuova denominazione.
Scuola di specializzazione in Clinica odontoiatrica e stomatologica
Art. 120. - La durata del corso è di due anni.
Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di trenta per il primo anno di corso.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Patologia orale;
Patologia dentale e semeiotica;
Paradontologia propedeutica;
Chirurgia dentale e anestesiologia;
Endodontia;
Gnato-ortopedia;
Propedeutica protesica;
Propedeutica radiologica;
Propedeutica odontotecnica;
Materiali;
Morfologia e istologia dentale.
Esercitazioni:
Odontoiatria conservativa (al manichino);
Chirurgia dentale;
Endodontia.
2° Anno:
Odontoiatria infantile;
Chirurgia orale;
Clinica gnato-ortopedica;
Clinica paradontologica;
Clinica protesica totale;
Clinica protesica parziale;
Riabilitazione protesica fissa;
Radiologia.
Esercitazioni:
Protesi - Gnato-ortopedia - Paradontopatie - Endodontia.
Inoltre lezioni integrative:
Anatomia - Otorinolaringoiatria - Clinica dermosifilopatica - Medicina legale.
Al termine di ciascun anno gli allievi che abbiano regolarmente frequentato il corso dovranno superare colloqui nelle singole materie prima di essere ammessi ad un esame di profitto.
L'art. 122, relativo alla Scuola di specializzzazione in Ostetricia e ginecologia, è abrogato e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in Ostetricia e ginecologia
Art. 122. - La durata del corso è di quattro anni.
Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso.
Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
Embriogenesi, anatomia, fisiologia dell'apparato genitale femminile;
Endocrinologia ostetrica ginecologica;
Fisiologia della gravidanza del parto del puerperio;
Fisiologia dell'utero partoriente;
Fisiologia e fisiopatologia della: mestruazione;
Eugenetica e genetica umana.
2° Anno:
La patologia gravidica e la patologia medica in gravidanza;
Le distocie;
La patologia puerperale;
La patologia emocoagulatoria, le emopatie, la emoterapia in ostetricia e ginecologia;
Puericoltura prenatale;
Urologia ostetrica e ginecologia;
Radiologia, radio-diagnostica radioterapia ostetrica e ginecologica.
3° Anno:
Diagnostica generale ostetrica e ginecologica. Le diagnosi di laboratorio. La colpocitologia;
Oncologia generale ginecologica. Anatomia patologica;
Puericoltura prenatale e post-natale. Fisiopatologia e patologia neonatale;
Neuropsichiatria ostetrica e ginecologica;
Medicina forense in ostetricia Anestesia nel parto e nelle operazioni ostetriche e ginecologiche;
Operazioni ostetriche e tecnica operativa.
4° Anno:
Patologia del lavoro e gravidanza: profilassi in gravidanza;
Ortopedia neonatale e infantile;
Malattie chirurgiche del neonato;
La patologia del neonato e dei lattante;
Dimostrazioni cliniche ed esercitazioni diagnostiche (30 e 4° anno);
Internato fisso obbligatorio per almeno un semestre nel secondo biennio.
L'art. 125, relativo alla. Scuola di specializzazione in psichiatria il terzo e quarto comma sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "La Scuola ha sede presso lo Istituto di clinica psichiatrica.
Direttore della Scuola è il direttore dell'Istituto di psichiatria".
Il sesto comma è abrogato e sostituito dal seguente:
"Durante i tre anni di corso gli specializzandi debbono prestare servizio di internato nei reparti dello Istituto di psichiatria e in quelli della Clinica delle malattie nervose e mentali, ai quali vengono assegnati".
L'art. 147, relativo alla Scuola di specializzazione in Scienza dell'alimentazione e dietetica, il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Il direttore della Scuola è il professore ufficiale di Chimica biologica".
Dopo l'art. 171, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle Scuole di specializzazione in Medicina nucleare ed in Chirurgia dell'infanzia con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Medicina nucleare
Art. 172. - La durata del corso è di due anni.
I posti disponibili per il primo anno sono otto.
Si possono iscrivere i laureati in medicina e chirurgia.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
1) Fondamenti fisici e tecnici;
2) Fondamenti biologici;
3) Fondamenti metodologici;
4) Applicazioni diagnostiche;
5) Applicazioni terapeutiche;
6) Radioprotezione.
Gli allievi debbono sostenere esami di profitto nelle materie di insegnamento.
Scuola di specializzazione in Chirurgia dell'infanzia
Art. 173. - La durata del corso di studi per il conseguimento della specialità in chirurgia dell'infanzia e fissato in anni due.
Il numero degli iscritti alla Scuola è fissato ad un massimo di dieci per il primo anno di corso.
Art. 174. - La direzione della Scuola è affidata al titolare dell'insegnamento di Clinica chirurgica generale.
Art. 175. - Possono ottenere l'iscrizione alla Scuola, previo esame di ammissione, i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso del diploma di specialista in Chirurgia generale, o abbiano conseguito la libera docenza in Clinica o Patologia o Semeiotica o Anatomia chirurgica o Chirurgia pediatrica.
Art. 176. - Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali, oltre ad un periodo di internato obbligatorio.
Art. 177. - Gli argomenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
Anatomia patologica delle malattie chirurgiche dell'infanzia e teratologia;
Patologia chirurgica e semeiotica chirurgica;
Diagnostica radiologica delle malattie chirurgiche della infanzia;
Diagnostica e clinica delle malattie cardiocircolatorie dell'infanzia;
Clinica pediatrica;
Anestesia e rianimazione;
Clinica chirurgica (biennale).
2° Anno:
Chirurgia plastica nell'infanzia;
Otorinolaringologia nell'infanzia;
Ortopedia e traumatologia nell'infanzia;
Urologia nell'infanzia;
Neurochirurgia nell'infanzia;
Chirurgia d'urgenza nell'infanzia;
Chirurgia cardio-toracica nell'infanzia;
Clinica chirurgica (biennale).
Art. 178. - La frequenza alle lezioni ed alle conferenze è obbligatoria al pari del periodo di internato.
Art. 179. - Al termine di ciascun anno accademico gli specializzandi che abbiano ottenuto le firme di frequenza, dovranno sostenere gli esami di profitto nelle materie oggetto di insegnamento; l'esame di Clinica chirurgica viene sostenuto alla fine del secondo anno di corso.
Art. 180. - Al termine del corso di specializzazione gli specializzandi dovranno presentare una dissertazione scritta su argomento attinente al corso stesso e sostenere l'esame di diploma secondo le norme speciali per le Scuole di specializzazione della Facoltà.
Art. 174 (già 155), contenente norme comuni alle Scuole di specializzazione in Coltivazioni irrigue ed in Zootecnica presso la, Facoltà di agraria, sono aggiunti i seguenti commi:
"Per essere ammessi alle Scuole predette occorre:
a) presentare domanda su carta legale diretta al rettore, corredata dai documenti indicati nel manifesto pubblicato annualmente dall'Università;
b) versare le tasse, soprattasse e gli eventuali contributi che verranno stabiliti di anno in anno, dal Consiglio di amministrazione uditi il Senato accademico ed il Consiglio di Facoltà".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 72. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-21;792#art-1