Art. 1
In vigore dal 22 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta Lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 99, relativo alla Scuola di specializzazione in Oculistica, è abrogato e sostituito dal seguente con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in Oculistica
Art. 99. - La Scuola ha la durata di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venticinque.
Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita glaucoma);
2) Anomalia e patologia della motilità oculare e della, visione binoculare. Ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria. (I).
4° Anno:
1) Neuroftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (II)
5) Tesi di specializzazione.
Art. 100. - Il corso sarà integrato da conferenze su argomenti attinenti alla specialità (patologia oculare infantile, dermosifilopatica e occhio, malattie oculari da cause ginecologiche, ecc.). Durante il corso si svolgeranno esercitazioni di laboratorio di istologia patologica, microbiologia, sierologia e chimica biologica.
Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso.
Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
L'art. 119, relativo alla, Scuola di specializzazione in Otorinolaringoiatria, è modificato nel senso che l'insegnamento di cui al n. 3) di "Fisica acustica" del 1° anno di corso cambia denominazione in quello di "Fisica acustica e audiologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 33. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-21;734#art-1