Art. 1

In vigore dal 4 gen 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la proposta del Consiglio della Valle Vormenagna e dell'Azienda autonoma studi ed assistenza ala montagna della Camera commercio industria agricoltura di Cuneo, in data dicembre 1963, per la classifica in comprensorio di bonifica montana delle Valli del Gesso-Vermenagna-Pesio esteso per ha. 69.384 in provincia di Cuneo; Vista la corografia su scala 1: 100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare; Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste; Viste le lettere n. 6 in data 3 febbraio 1965 del Ministero dei lavori pubblici e n. 118064 in data 10 aprile 1965 del Ministero del tesoro; Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979; Ritenuto che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta classifica; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta: Articolo unico. Il territorio delle Valli del Gesso-Vermenagua-Pesio, esteso per ha. 69.384 in provincia di Cuneo, nei limiti indicati nella citata corografia su scala 1: 100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, tra i comprensori di bonifica montana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1965 SARAGAT FERRARI AGGRADI - COLOMBO - MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 106. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-10;1354#art-1

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