Art. 2
In vigore dal 14 nov 1965
L'importo annuo delle pensioni, a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1 luglio 1963-30 giugno 1964 ed in atto al 31 dicembre 1964, è aumentato, dal 1 gennaio 1965, del 6,53%.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 maggio 1965
SARAGAT
COLOMBO - DELLE FAVE - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 100. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-10;1173#art-2