Art. 2

In vigore dal 14 nov 1965
L'importo annuo delle pensioni, a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1 luglio 1963-30 giugno 1964 ed in atto al 31 dicembre 1964, è aumentato, dal 1 gennaio 1965, del 6,53%. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 maggio 1965 SARAGAT COLOMBO - DELLE FAVE - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965 Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 100. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-10;1173#art-2

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