Art. 1
In vigore dal 1 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 165, emesso nell'adunanza del 16 febbraio 1965;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
1. - L'abitato di Bassano in Teverino, in provincia di Viterbo, è aggiunto, a norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 1019 e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908 n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa consolidamento di frane minaccianti abitati, limitatamente alla zona circoscritta in linea arancione nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.
2. - L'abitato medesimo è aggiunto, a norma dello art. 4 del decreto luogotenenziale 13 aprile 1919, numero 568 e a tutti gli effetti della citata legge 9 luglio 1908, n. 445. titolo IV. agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane, limitatamente alla zona indicata in tratteggio azzurro nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1965
SARAGAT
MANCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 74. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-07;801#art-1