Art. 1
In vigore dal 23 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) a aggiunto quello di "Chimica organica superiore".
L'insegnamento complementare di "Fisica superiore" del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è soppresso e sostituito con quello di "Struttura della materia".
Art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica (indirizzo applicativo) sono aggiunti quelli di "Biofisica", "Biologia molecolare", "Radiochimica o Chimica nucleare con esercitazioni".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Istologia patologica.)".
Art. 52. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Il professore di ruolo di Chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di Farmacia, il quale tenga l'incarico di Chimica farmaceutica nella Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggregato alla Facoltà medesima.
Gli articoli 95 e 96 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in Oculistica
Art. 95. - La durata della Scuola è di quattro anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venti.
Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia, dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia e genetica oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
2) Farmacologia oculare e terapia fisica;
3) Anatomia patologica oculare;
4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare, ortottica e pleottica;
3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
4) Tecnica operatoria - 1ª parte.
4° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare.
4) Tecnica operatoria - 2ª parte:
5) Tesi di specializzazione.
Art. 96. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1965
Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 6. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-07;740#art-1