Art. 1

In vigore dal 23 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 42. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Chimica (indirizzo organico-biologico) a aggiunto quello di "Chimica organica superiore". L'insegnamento complementare di "Fisica superiore" del corso di laurea in Chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico) è soppresso e sostituito con quello di "Struttura della materia". Art. 43. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Fisica (indirizzo applicativo) sono aggiunti quelli di "Biofisica", "Biologia molecolare", "Radiochimica o Chimica nucleare con esercitazioni". Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Istologia patologica.)". Art. 52. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Il professore di ruolo di Chimica farmaceutica e tossicologica della Facoltà di Farmacia, il quale tenga l'incarico di Chimica farmaceutica nella Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggregato alla Facoltà medesima. Gli articoli 95 e 96 relativi alla Scuola di specializzazione in Oculistica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in Oculistica Art. 95. - La durata della Scuola è di quattro anni. Il numero complessivo degli iscritti ai quattro anni del corso è di venti. Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia ed istologia, dell'apparato oculare; 2) Nozioni di embriologia e genetica oculare; 3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; 4) Nozioni di ottica fisiologica, esame della refrazione; 5) Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: 1) Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); 2) Farmacologia oculare e terapia fisica; 3) Anatomia patologica oculare; 4) Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera). 3° Anno: 1) Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma); 2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare, ortottica e pleottica; 3) Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; 4) Tecnica operatoria - 1ª parte. 4° Anno: 1) Neuro-oftalmologia; 2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; 3) Malattie professionali. Infortunistica e medicina legale oculare. 4) Tecnica operatoria - 2ª parte: 5) Tesi di specializzazione. Art. 96. - Gli esami di profitto si danno alla fine di ciascun anno di corso. Alla fine del corso gli iscritti, oltre a presentare la dissertazione scritta ed a sostenere la relativa discussione, devono sostenere una prova pratica sull'ammalato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 maggio 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 1 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 194, foglio n. 6. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-07;740#art-1

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