Art. 1
In vigore dal 27 giu 1965
N. 607. Decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata "Ente Nazionale Aiuto Morale e Sociale - E.N.A.M.S.", con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 125. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-05-07;607#art-1