Art. 1

In vigore dal 24 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali". Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di "Etologia". Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Etologia; Biofisica; Biologia molecolare. Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di "Chimica delle fermentazioni". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 145. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-30;592#art-1

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