Art. 1
In vigore dal 24 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Clinica delle malattie tropicali e subtropicali".
Art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di "Etologia".
Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Etologia;
Biofisica;
Biologia molecolare.
Art. 70. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di "Chimica delle fermentazioni".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 145. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-30;592#art-1