Art. 2

In vigore dal 6 lug 1965
Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 aprile 1965 SARAGAT TAVIANI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1941 Atti del Governo, registro n. 193, foglia n. 173. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-29;676#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo