Art. 2
In vigore dal 6 lug 1965
Il Prefetto della provincia di Milano, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1965
SARAGAT
TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1941
Atti del Governo, registro n. 193, foglia n. 173. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-29;676#art-2