Art. 2
In vigore dal 8 lug 1965
Il suo patrimonio è posto in liquidazione. Soddisfatte le passività ed i pesi inerenti, i beni risultanti sono assegnati, nella misura di L. 842.035, depositate presso la Cassa di risparmio di Piacenza, al Patronato scolastico di Piacenza il quale si obbliga di costituire con gli interessi, decorrenti dal 1 gennaio 1966, una borsa di studio da assegnare, annualmente, per concorso, ad alunne di disagiate condizioni economiche, meritevoli per profitto scolastico e condotta, nate e residenti in Piacenza, secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-26;692#art-2