Art. 14
In vigore dal 5 apr 1966
L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Il governo amministrativo dell'istituto è affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;
un rappresentante del Comune;
un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;
il preside dell'istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione è disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina, altresì, tra i consiglieri, il presidente.
Possono essere chiamati a Far parte del Consiglio quelle persone e quegli Enti che diano un notevole contributo tecnico o economico al funzionamento dell'istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1687#art-14