Art. 23

In vigore dal 2 apr 1966
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lett. 1) del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica. L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 125 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1 luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1965 SARAGAT GUI - TAVIANI - FERRARI AGGRADI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1966 Atti del Governo, registro n. 202, foglio n. 16. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1681#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo