Art. 2

In vigore dal 30 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per meccanico navale prima classe - n. 3 sezioni (triennale); 2) scuola professionale per la gente di mare con sezioni per: padrone marittimo alla pesca (triennale); padrone marittimo al traffico - n. 2 sezioni (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1678#art-2

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