Art. 2
In vigore dal 30 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori delle attività marinare.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per la meccanica navale con sezioni per meccanico navale prima classe - n. 3 sezioni (triennale);
2) scuola professionale per la gente di mare con sezioni per:
padrone marittimo alla pesca (triennale);
padrone marittimo al traffico - n. 2 sezioni (biennale).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1678#art-2