Art. 10

In vigore dal 30 mar 1966
Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere, senza esami di ammissione, i licenziati dalla scuola media e i licenziati dalla scuola secondaria di avviamento professionale di qualsiasi tipo, i licenziati dalle scuole professionali marittime dell'Ente Nazionale per l'Educazione Marinara (E.N.E.M.) e, mediante esame di ammissione, coloro che, sforniti di tali licenze, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. In ogni caso l'ammissione alle scuole professionali è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico. Le condizioni di ammissione alle scuole e ai corsi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'anzidetto , saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal competente Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1678#art-10

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