Art. 23
In vigore dal 30 mar 1966
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f), dei testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sul cap. 130 dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso per il periodo 1 luglio, 31 dicembre 1964 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 aprile 1965
SARAGAT
GUI - TAVIANI - COLOMBO - SPAGNOLLI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1966
Atti del Governo, registro n. 201, foglio n. 110. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1676#art-23