Art. 2

In vigore dal 26 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezione per: elettromeccanico (triennale); 2) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: congegnatore meccanico (triennale); 3) scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per: analista chimico (triennale); 4) scuola professionale per l'industria edile, con sezione per: carpentiere in ferro (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1669#art-2

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