Art. 1
In vigore dal 26 mar 1966
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l' del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Ritenuto che occorre regolarizzare formalmente il funzionamento dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Lioni (Avellino), già in atto, per ragioni di servizio, con il relativo organico, dal 1 ottobre 1964;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per l'industria e commercio;
Decreta:
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A decorrere dal 1 ottobre 1964 è istituita in Lioni (Avellino) una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato, in sostituzione della scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato di Avellino.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1668#art-1