Art. 13
In vigore dal 24 mar 1966
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per le Scuole di magistero professionale per la donna.
Alle alunne può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può disporre la concessione di premi a favore delle allieve.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1664#art-13