Art. 2
In vigore dal 24 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per:
sarta per bambini - n. 2 Sezioni (triennale);
2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezione per:
figurinista (triennale);
3) scuola professionale per l'estetica con sezione per:
cosmetista (biennale).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1663#art-2