Art. 2

In vigore dal 24 mar 1966
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezione per: sarta per bambini - n. 2 Sezioni (triennale); 2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezione per: figurinista (triennale); 3) scuola professionale per l'estetica con sezione per: cosmetista (biennale).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-24;1663#art-2

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