Art. 1

In vigore dal 1 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 7 nella adunanza del 26 gennaio 1965; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Craco, in provincia di Matera. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 aprile 1965 SARAGAT MANCINI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965 Atti di Governo, registro n. 195, foglio n. 73. - VILLA
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