Art. 3
In vigore dal 26 giu 1965
I militari da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale in cui sarà indicato il giorno nel quale dovranno presentarsi e l'Ente o reparto di destinazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 aprile 1965
SARAGAT
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 147. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-23;598#art-3