Art. 2
In vigore dal 1 mag 1965
Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente , sono utili per gli effetti contemplati dall' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, concernente il conglobamento dell'assegno temporaneo negli stipendi, paglie e retribuzioni del personale statale. Valgono, in quanto applicabili le restanti disposizioni contenute nello stesso decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-21;374#art-2