Art. 3
In vigore dal 17 ago 1965
Qualora le convenzioni non siano rinnovate alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in esse previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei rispettivi titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare agli enti sovventori dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-20;915#art-3