Art. 1
In vigore dal 4 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 20. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio è aggiunto quello di "Diritto fallimentare".
Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia è aggiunto quello di "Chimica delle sostanze organiche naturali".
Art. 52. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di "Storia della geografia" e di "Civiltà egee".
Art. 90, relativo alle norme sulla propedeuticità del corso di laurea in Scienze biologiche, è modificato nel senso che è aggiunta la seguente disposizione:
h) non potrà essere ammesso a sostenere gli esami di Genetica senza prima aver superato gli esami di Botanica e di Zoologia.
Dopo l'art. 142, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in Fisica con il conseguente spostamento della numerazione successiva.
Scuola di perfezionamento in Fisica
Art. 143. - Presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è istituita una Scuola di perfezionamento in fisica. Essa ha lo scopo di preparare i laureati alla ricerca scientifica, all'insegnamento e alle applicazioni pratiche nel campo della fisica.
Art. 144. - La Scuola è retta da un Consiglio direttivo composto da cinque docenti della Scuola, nominati dal rettore su proposta del Consiglio di facoltà. Il Consiglio direttivo nominerà il direttore scegliendolo tra i suoi membri.
Art. 145. - Il Consiglio direttivo determina per ogni anno accademico:
a) gli indirizzi di specializzazione della Scuola;
b) i programmi dei singoli corsi e la rispettiva durata;
c) il numero degli esami richiesti per il conseguimento del diploma secondo le diverse specializzazioni e le modalità di essi;
d) quali corsi dovranno essere considerati come fondamentali e quali complementari;
e) il numero degli allievi che possono ammettersi e i requisiti per l'ammissione;
f) le proposte da sottoporre al Consiglio di amministrazione in merito all'ammontare dei contributi da richiedere per la iscrizione ai singoli corsi e all'impiego di questi per il funzionamento della scuola.
Art. 146. - Di uno stesso insegnamento, genericamente indicato in seguito, possono venire incaricati più docenti aventi specifica competenza nelle diverse parti del programma.
Art. 147. - Alla Scuola di perfezionamento sono ammessi i laureati in Fisica, in Matematica, in Chimica ed in Ingegneria.
Art. 148. - Per il conseguimento del diploma di perfezionamento in Fisica si richiede una frequenza di due anni. È in facoltà del Consiglio direttivo di abbreviare questo termine ad un anno, in casi speciali, tenendo conto dei titoli dei singoli candidati, in particolare di quelli provenienti da altre scuole di perfezionamento.
Art. 149. - La Scuola ha sede nei locali dell'Istituto di fisica della Università di Bari.
Art. 150. - Gli insegnamenti previsti per la Scuola sono i seguenti:
1) Fisica teorica;
2) Fisica delle particelle elementari;
3) Fisica dei nuclei;
4) Tecniche nucleari;
5) Reattori nucleari;
6) Macchine acceleratrici;
7) Fisica dello spazio;
8) Fisica dei plasmi;
9) Astrofisica;
10) Elettrodinamica;
11) Fisica delle basse temperature;
12) Elettronica;
13) Cibernetica e teoria dell'informazione;
14) Semiconduttori;
15) Fisica dei solidi;
16) Fisica atomica;
17) Radiochimica;
18) Chimica nucleare;
19) Geologia nucleare;
20) Meccanica statistica;
21) Relatività;
22) Fisica degli stati aggregati;
23) Matematiche superiori;
24) Corsi monografici.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 89. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-15;451#art-1