Art. 1

In vigore dal 6 lug 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 386; Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848; Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1957, n. 2957, con il quale è stata autorizzata la soppressione del servizio ferroviario sulla linea Ellera Corciano-Tavernelle Val Nestore; Ritenuta l'opportunità di procedere al completo smantellamento della suddetta linea; Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile; Decreta: È soppressa la linea ferroviaria Ellera Corciano-Tavernelle Val Nestore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 aprile 1965 SARAGAT MORO - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 167. - VILLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-12;675#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo