Art. 1

In vigore dal 8 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804 Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro Decreta . È istituito in Baden (Svizzera) un Vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del Consolato generale di 1ª categoria in Basilea (Svizzera).
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