Art. 1

In vigore dal 8 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804; Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996; Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni; Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . L'agenzia consolare in Friburgo (Repubblica Federale di Germania), alle dipendenze del Consolato di 1° categoria in Stoccarda, è soppressa.
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