Art. 1
In vigore dal 8 ago 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804;
Visto il regio decreto 7 giugno 1866, n. 2996;
Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 18 aprile 1947, n. 266, e successive modificazioni;
Visto l' della legge 4 gennaio 1951, n. 13;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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L'agenzia consolare in Friburgo (Repubblica Federale di Germania), alle dipendenze del Consolato di 1° categoria in Stoccarda, è soppressa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-09;847#art-1