Art. 1

In vigore dal 6 lug 1965
N. 677. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono sostituiti l'art. 2, l'art. 7, l'art. 8, la lettera a) dell'art. 11, l'art. 22, l'art. 23 ed agli articoli 29 o 31 le locuzioni "Fondo massa" e "Fondo massa guardia di finanza", sono sostituite dalle parole "Fondo di assistenza per i finanzieri". Inoltre, l'esercizio finanziario in corso di gestione nell'anno in cui entrerà in vigore il presente decreto sarà chiuso al 31 dicembre dell'anno medesimo. Qualora il presente decreto entri in vigore nella prima metà dell'anno, il bilancio di previsione in corso sarà prorogato di sei mesi e adeguatamente integrato. Qualora il presente decreto centri in vigore nella seconda metà dell'anno, il bilancio di previsione in corso sarà limitato alle esigenze relative ad un semestre. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1905 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 168. - VILLA
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