Art. 1
In vigore dal 27 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato covi regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta, del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 57. - Per la laurea in ingegneria meccanica l'insegnamento contraddistinto con il n. 19 viene così modificato:
19) Organizzazione aziendale e legislazione industriale (solo per gli indirizzi: Meccanica sperimentale: Minerario; Termotecnico;
Navale);
19) Termodinamica e termocinetica applicata (solo per l'indirizzo chimico).
Dopo l'art. 69, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione, è inserito il seguente nuovo articolo relativo agli istituti scientifici della Facoltà di ingegneria.
Art. 70. - Presso la Facoltà di ingegneria sono costituiti i seguenti istituti:
Istituto di Chimica industriale;
Istituto di Idraulica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 19. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-05;424#art-1