Art. 2

In vigore dal 1 ago 1965
La disposizione di cui all'articolo precedente si applica ai contratti di mutuo stipulati dopo l'emanazione del presente decreto, nonché a quelli già in essere nei quali sia stata espressamente inserita una clausola che consenta all'Istituto mutuante di modificare l'interesse moratorio stabilito. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 aprile 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1965 Atti del Governo, registro n. 195, foglio n. 71. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-01;799#art-2

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