Art. 1
In vigore dal 4 giu 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 23. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza è aggiunto quello di "Teoria generale del processo".
Art. 43, relativo alla propedeuticità degli esami del corso di laurea in Economia e commercio, è così modificato:
Sono dichiarati propedeutici ai fini dell'esame e non della frequenza al corso i seguenti insegnamenti:
A) Istituzioni di diritto privato per Diritto commerciale, il Diritto internazionale, il Diritto del lavoro, il Diritto industriale;
B) Istituzioni di diritto pubblico per il Diritto internazionale, il Diritto del lavoro, il Diritto amministrativo;
C) Matematica generale per la Matematica finanziaria, l'Economia politica, la Statistica e l'Econometrica;
D) Economia politica per la Scienza delle finanze e diritto finanziario, la Politica economica e finanziaria, l'Economia politica e politica agraria, la Storia economica, l'Economia dei trasporti, l'Econometrica, l'Economia e finanza delle imprese di assicurazioni;
E) Ragioneria generale ed applicata per la Tecnica industriale e commerciale, la Tecnica bancaria e professionale, la Tecnica del commercio internazionale, la Tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie, la Tecnica amministrativa delle imprese dei pubblici servizi, l'Organizzazione aziendale, la Statistica aziendale, la Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale;
F) Scienza delle finanze per il Diritto tributario;
G) Statistica metodologica per la Statistica aziendale, l'Econometrica, la Demografia;
H) Tecnica industriale e commerciale per la Tecnica del commercio internazionale, la Tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale, la Tecnica amministrativa delle imprese agricole e minerarie.
L'art. 74, relativo agli Istituti del corso di laurea in Scienze matematiche, fisiche e naturali, viene modificato con l'aggiunta di: una biblioteca per i corsi di laurea in Chimica e in "Chimica industriale" che assume la denominazione di biblioteca di chimica.
Art. 103, relativo al corso di laurea in Farmacia, l'insegnamento complementare di "Fisiologia vegetale" viene soppresso e aggiunto quello di "Fitochimica".
Art. 116 (ex 122). - Agli insegnamenti fondamentali del corso di laurea in Ingegneria meccanica (V) viene aggiunto "Complementi di scienze delle costruzioni" (semestrale) all'insegnamento di "Materie giuridiche" viene aggiunta la specificazione "semestrale".
Per il corso di laurea in Ingegneria aeronautica (VIII) agli insegnamenti fondamentali viene aggiunto "Complementi di scienza delle costruzioni" (semestrale); viene soppresso l'insegnamento di "Elettronica applicata".
L'insegnamento di "Radiotecnica" viene soppresso e sostituito con "Elettronica applicata e radiotecnica".
Nelle materie del II gruppo l'insegnamento fondamentale di "Complementi di missilistica" viene soppresso e sostituito con "Teoria e tecnica dei sistemi di guida aeromissilistici".
Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Ingegneria nucleare (X) viene soppresso l'insegnamento di "Sicurezza degli impianti nucleari" e sostituito con "Sicurezza degli impianti nucleari" e "radioprotezione" (semestrale).
Negli insegnamenti fondamentali del I gruppo viene aggiunto "Complementi di scienza delle costruzioni" (semestrale). Gli insegnamenti di "Servomeccanismi" e "Regolazione degli impianti nucleari" vengono soppressi e sostituiti da, un unico insegnamento annuale di "Servomeccanismi e regolazione degli impianti nucleari".
All'art. 122 (ex 128), relativo alla propedeuticità degli esami:
A) vengono soppressi i seguenti insegnamenti "Complementi di missilistica (missilistica)"; Servomeccanismi (Elettronica applicata) o (Elettronica nucleare)";
B) vengono aggiunti i seguenti insegnamenti "Elettronica applicata e radiotecnica (elettrotecnica)"; "Servomeccanismi e regolazione degli impianti nucleari (Elettronica nucleare)";
C) vengono modificati gli insegnamenti di "Sicurezza degli impianti nucleari (Fisica nucleare)" con "Sicurezza degli impianti nucleari e radioprotezione (Fisica nucleare)";
Misure elettroniche (Elettronica applicata) con "Misure elettroniche (Elettronica applicata, Misure elettriche)";
Prove su macchine e impianti elettrici (Misure elettriche) con "Prove su macchine e impianti elettrici (Macchine elettriche, Misure elettriche)";
Tecnica ed economia dei trasporti (Meccanica applicata alle macchine e macchine) con "Tecnica ed economia dei trasporti (Meccanica applicata alle macchine e Meccanica applicata alle macchine e macchine)".
Art. 125 (ex 131). - La denominazione dell'Istituto di matematica applicata viene modificato in "Istituto di matematiche Ulisse Dini".
L'art. 127, relativo alla Facoltà di agraria, viene modificato con l'aggiunta del seguente comma da inserirsi dopo il sesto comma:
"L'insegnamento biennale di "Agronomia generale e coltivazioni erbacee" comporta due distinti esami annuali, uno di "Agronomia generale" e uno di"Coltivazioni erbacee". L'insegnamento biennale di "Chimica agraria" comporta due distinti esami annuali, uno di "Chimica agraria I" e uno di "Chimica agraria II"".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 aprile 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 72. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-01;450#art-1