Art. 5
In vigore dal 15 gen 1966
La spesa derivante dall'attuazione del presente decreto (eccezion fatta per Imperia, Bologna "Crescenzi" e Sassari "Lamarmera") graverà sul Cap. 118, dell'esercizio finanziario 19026)3 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
La spesa derivante dall'aggiunta della sezione per geometri all'Istituto tecnico commerciale di Imperia e dalla revisione dell'organico degli Istituti di Bologna "Crescenzi" e Sassari "Lamarmora" graverà sul Cap. 113 dell'esercizio finanziario 1962-63 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Date a Roma, addì 1 aprile 1965
SARAGAT
GUI - MATTARELLA TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1965
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 101. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-04-01;1421#art-5