Art. 1

In vigore dal 29 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso: Art. 108. - Nei seguenti vari corsi di laurea in Ingegneria vengono apportate le seguenti modificazioni Laurea in Ingegneria meccanica Nel gruppo X delle materie a scelta dello studente l'insegnamento di "Preparazione dei metalli" è soppresso e sostituito con quello di: "Preparazione dei minerali". Laurea in Ingegneria chimica Nel gruppo II delle materie a scelta dello studente l'insegnamento di "Siderurgia e metallografia" è soppresso e sostituito con quello di "Siderurgia e metallurgia". Laurea in Ingegneria mineraria L'insegnamento di Disegno II (b) deve considerarsi semestrale. Laurea in Ingegneria elettronica Nel gruppo I delle materie a scelta dello studente l'insegnamento di "Tecnica delle comunicazioni elettroniche" è soppresso e sostituito dall'insegnamento di "Tecnica delle comunicazioni elettriche". Laurea in Ingegneria nucleare L'insegnamento di "Analisi statistica (b)" da semestrale passa ad essere annuale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 32. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-24;435#art-1

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