Art. 1
In vigore dal 29 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959, n. 1388, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso L'art. 30, relativo al corso di laurea in Scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente "Lo studente non può essere ammesso all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato gli esami di Anatomia umana, Fisica, Chimica organica; all'esame di Scienza dell'alimentazione se non ha superato Fisiologia generale II; agli esami di Chimica organica e Mineralogia se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato gli esami di Anatomia umana e di Zoologia I".
Lo studente non può essere ammesso all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;
agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;
all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica;
agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di istologia ed embriologia;
agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;
all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;
all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Biologia delle razze umane se non ha superato quello di Zoologia generale;
all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica;
all'esame di Entomologia agraria se non ha superato quelli di Zoologia generale, di Zoologia sistematica, di Botanica generale e di Botanica sistematica;
all'esame di Geografia fisica se non ha superato quello di Geografia;
all'esame di Paleontologia umana se non ha superato quello di Anatomia comparata.
L'art. 32, relativo al corso di laurea in Scienze biologiche è abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente non può essere ammesso all'esame di Fisiologia generale II se non ha superato Fisiologia generale I; all'esame di Fisiologia generale I se non ha superato Anatomia umana, Fisica, Chimica, Biologica e Chimica organica; agli esami di Scienza della alimentazione e Patologia generale se non ha superato Fisiologia generale II; all'esame di Chimica biologica se non ha superato Chimica organica; all'esame di Chimica organica se non ha superato Chimica generale ed inorganica; all'esame di Anatomia comparata se non ha superato Anatomia umana ed Istologia ed embriologia".
"Lo studente non può essere ammesso all'esame di Genetica se non ha superato quello di Zoologia generale;
agli esami di Patologia vegetale e Fitogeografia se non ha superato quelli di Botanica generale e di Botanica sistematica;
all'esame di Fisiologia vegetale se non ha superato quelli di Botanica generale, di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica:
agli esami di Embriologia chimica e sperimentale, Meccanica dello sviluppo ed Embriologia degli invertebrati se non ha superato quello di Istologia ed embriologia;
agli esami di Antropologia e Paleontologia se non ha superato quello di Anatomia comparata;
all'esame di Chimica molecolare se non ha superato quello di Chimica biologica;
all'esame di Chimica fisica se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Biologia delle razze umane se non ha.
superato quello di Zoologia generale;
all'esame di Ecologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Citogenetica se non ha superato quello di Genetica; all'esame di Geologia se non ha superato quello di Chimica generale ed inorganica;
all'esame di Parassitologia se non ha superato quelli di Zoologia generale e di Zoologia sistematica;
all'esame di Patologia generale se non ha superato quelli di Fisiologia generale I e di Fisiologia generale II".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 31. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-24;434#art-1