Art. 1
In vigore dal 27 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1938, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulato dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica, istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Giurisprudenza sono aggiunti quelli di "Diritto delle comunità europee";
"Diritto anglo-americano".
Art. 24. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche è aggiunto quello di "Scienza politica".
Art. 25, relativo alla propedeuticità degli esami del corso da laurea in Scienze politiche è aggiunta la seguente norma:
"Lo studente non può essere ammesso a sostenere l'esame di "Storia ed istituzioni dei Paesi afro-asiatici" se non ha superato l'esame di "Storia moderna".
Art. 46. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di "Scienza della alimentazione".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965
Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 21. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-24;422#art-1