Art. 1

In vigore dal 26 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere vengono aggiunti i seguenti: Archeologia fenicio-punica; Storia contemporanea; Storia della letteratura italiana, moderna, e contemporanea; Storia della Chiesa. Art. 30. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di Storia della filosofia moderna, e contemporanea. Art. 55. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali è aggiunto quello di Paleontologia umana. Art. 58. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di Paleontologia umana. Art. 59. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze geologiche sono soppressi quelli di: "Astronomia, Geodesia, Botanica, Etnologia e Geografia economica e vengono aggiunti quelli di: Analisi mineralogiche; Cristallografia strutturale; Geofisica mineraria; Geologia dei combustibili fossili; Geologia nucleare; Geopedologia; Idrogeologia. L'insegnamento complementare di statistica è soppresso e sostituito con quello di Statistica metodologica. Gli ultimi due commi concernenti la precedenza negli esami del corso di laurea in Scienze geologiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Negli esami debbono essere rispettate le seguenti precedenze: "Istituzioni di matematiche", prima di "Fisica sperimentale"; di "Fisica terrestre" e di "Statistica metodologica"; "Chimica generale ed inorganica" prima di "Mineralogia"; "Mineralogia" prima di "Petrografia"; "Mineralogia", "Petrografia" e "Paleontologia", prima di "Geologia" e di "Giacimenti minerari"; "Geologia" prima di "Geologia applicata"". Art. 144, relativo al 1°, 2° e 3° anno della Scuola di specializzazione in Cardiologia è abrogato e sostituito dal seguente: Le materie d'insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti: 1° Anno 1) Anatomia dell'apparato cardiovascolare (annuale); 2) Fisiologia dell'apparato cardiovascolare (annuale); 3) Semeiotica fisica dell'apparato cardiovascolare (annuale); 4) Semeiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare (biennale); 5) Patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale); 6) Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare (annuale). 2° Anno: 1) Semiotica strumentale dell'apparato cardiovascolare (biennale); 2) Semeiotica emodinamica dell'apparato cardiovascolare (annuale) 3) Farmacologia dell'apparato cardiovascolare (annuale); 4) Patologia dell'apparato cardiovascolare (biennale); 5) Radiologia dell'apparato cardiovascolare (biennale); 6) Clinica e terapia medica dell'apparato cardiovascolare (biennale). 3° Anno: 1) Clinica e terapia medica dell'apparato cardiovascolare (biennale); 2) Terapia chirurgica dell'apparato cardiovascolare (annuale). Gli esami dovranno essere sostenuti al termine di ogni insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 marzo 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1965 Atti del Governo, registro n. 193, foglio n. 16. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-22;420#art-1

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