Art. 1
In vigore dal 20 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università, degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 45. - Agli insegnamenti complementari per il corso di laurea in Farmacia sono aggiunti quelli di:
Microchimica;
Microbiologia.
Art. 74. - Agli insegnamenti del 4° anno del corso di laurea, in ingegneria civile (Sezione edile), viene soppresso l'insegnamento di Impianti tecnici e viene inserito al 5° anno.
Gli insegnamenti degli indirizzi 1° e 2° sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Indirizzo 1°:
28) Complementi di architettura e di urbanistica c
29) Costruzione di ponti c.
Indirizzo 2°:
28) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni c.
29) Costruzioni marittime.
Agli insegnamenti del 4° anno del corso di laurea in ingegneria civile (Sezione idraulica) è soppresso l'insegnamento di Costruzioni idrauliche.
Gli insegnamenti del 5° anno dello stesso corso di laurea sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
5° Anno:
24) Costruzioni idrauliche
25) Complementi di tecnica delle costruzioni a
26°) Estimo ed esercizio professionale (semestrale) b.
26°) Igiene applicata (semestrale) b
27) Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni b
28) Gruppi di materie secondo gli insegnamenti a scelta dello studente c
29) Gruppi di materie secondo gli insegnamenti a scelta dello studente c
Indirizzo 2°: Tra, le materie a scelta dello studente viene soppresso l'insegnamento di meccanica, dei terreni e sostituito con quello di "Costruzioni di ponti".
L'insegnamento di "Meccanica dei terreni" del corso di laurea in ingegneria civile (Sezione trasporti) viene soppresso al 4° anno.
Nello stesso corso di laurea l'insegnamento di "Meccanica dei terreni e tecnica delle fondazioni" viene inserito al 5° anno fra gli insegnamenti obbligatori sul piano della Facoltà.
Gli indirizzi 1° e 2° sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Indirizzo 1°:
28) Trazione elettrica c.
29) Mezzi di sollevamento e trasporto c.
Indirizzi 2°:
28) Meccanica tecnica superiore c.
29) Costruzioni marittime c
L'insegnamento di "Estimo ed esercizio professionale (semestrale) del 4° anno del corso di laurea in ingegneria meccanica obbligatorio sul piano della Facoltà è soppresso e sostituito con quello di Disegno di macchine".
Nel 5° anno dello stesso corso di laurea è soppresso l'insegnamento di "Disegno di macchine" obbligatorio nel piano della Facoltà e sostituito con quello di "Elettronica industriale".
Agli indirizzi vengono aggiunti i seguenti:
Indirizzo nucleare:
28) Teoria e tecnica dei reattori c
29) Impianti nucleari c.
Indirizzo trasporti:
28) Tecnica ed economia dei trasporti
29) Mezzi sollevamento e trasporti.
L'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)" del 3° anno - obbligatorio nel piano della Facoltà - del corso di laurea in ingegneria elettrotecnica passa annuale.
Gli insegnamenti del 5° anno sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
5° Anno:
23) Costruzioni elettromeccaniche b
24) Tecnologia meccanica (semestrale) b
25) Economia, ed organizzazione industriale b
26) Controlli automatici b
27) Complementi di impianti elettrici b
28) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente c
29) Gruppi di materie secondo gli indirizzi a scelta dello studente c
Gli indirizzi del predetto corso di laurea sono stati modificati nel seguente modo:
Indirizzo "Impianti":
28) Trazione elettrica c
29) Impianti elettrici di bordo c.
Indirizzo "Elettromeccanica":
28) Complementi di macchine elettriche c
29) Costruzione di macchine.
Indirizzo "Automazione":
28) Impianti meccanici
29) Tecnica della regolazione.
Indirizzo "nucleare":
28) Teoria e tecnica dei reattori
29) Impianti nucleari.
Nel piano di studi per il corso di laurea in ingegneria chimica la denominazione degli indirizzi "Chimico industriale inorganico" e "Chimico industriale organico e petrolchimico", vengono sostituite dalle seguenti:
A) indirizzo chimico industriale
B) Indirizzo petrolchimico.
L'insegnamento "Complementi di macchine b" del 5° anno del Corso di laurea in ingegneria navale e meccanica viene soppresso e sostituito da quello di "Elettronica generale ed applicata b".
Inoltre ai tre indirizzi già esistenti viene aggiunto:
Indirizzo 4°:
29) Macchine elettriche c
30) Impianti elettrici c.
Il piano di studi per il corso di laurea in ingegneria elettronica viene modificato come segue:
A) Al 3° anno l'insegnamento di "Meccanica applicata alle macchine a" è sostituito da quello di "Meccanica applicata alle macchine e macchine a"; l'insegnamento di "Complementi di matematica b" da semestrale diventa annuale;
B) Al 4° anno l'insegnamento di "Macchine b" viene soppresso e sostituito da quello di "Teoria delle reti elettriche b";
C) Al 5° anno viene aggiunto l'insegnamento di "Misure elettroniche a";
D) Gli indirizzi vengono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Indirizzo "Radio-telecomunicazioni":
28) Microonde c
29) Impianti di comunicazioni elettriche c.
Indirizzo "Calcolatori elettronici":
28) Calcolatori elettronici c
29) Tecnica della regolazione c.
Indirizzo telefonia e telegrafia:
28) Commutazioni telefoniche e telegrafiche c
29) Impianti telefonici e telegrafici c.
Art. 113, relativo alla durata della Scuola di specializzazione in pediatria viene modificato come segue:
"Il corso ha la durata di tre anni".
L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico.
Gli articoli 201 e 202, relativi alla Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Art. 201. - Presso l'Istituto di psicologia, è istituita la Scuola di specializzazione in psicologia dell'età evolutiva, che ha lo scopo di conferire adeguata competenza teorica e pratica ai laureati in Medicina e chirurgia, in Lettere, in Filosofia e in Pedagogia, i quali intendano dedicarsi all'esercizio della Psicologia, dell'età evolutiva.
La Scuola ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in Medicina e chirurgia, in Lettere, in Filosofia, e in Pedagogia. Le norme d'iscrizione, esami, pagamento tasse, ecc., sono quelle generali delle Scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 91 a 107 dello statuto.
Il numero massimo dei posti per detta scuola è fissato in dieci per ogni anno.
Art. 202. - Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
Psicologia generale e sperimentale.
Psicologia dello sviluppo
Elementi di auxologia
Elementi di statistica.
2° Anno:
Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche.
Medicina psicosomatica
Tests mentali e tecniche proiettive
Psicopatologia e psichiatria infantile
Pediatria
Psicoterapia infantile.
3° Anno:
Psicologie dinamiche analitiche e non analitiche
Medicina psicosomatica
Psicologia sociale
Protezione e assistenza all'infanzia
Tests mentali e tecniche proiettive
Psicopatologia e psichiatria infantile
Psicologia scolastica e orientamento scolastico e professionale
Psicoterapia infantile.
Tutte le discipline sono svolte sotto forma di lezioni, dimostrazioni pratiche e illustrazioni di casi clinici.
Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio i corsi e prestare servizio sia nell'Istituto di psicologia che nei reparti chimici e in altre istituzioni che saranno indicate nel programma annuale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 151. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-22;396#art-1