Art. 1
In vigore dal 15 mag 1965
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073, e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità dai approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26. - Agli insegnamenti complementari del corso di Laurea in lettere è aggiunto quello di "Letteratura umanistica".
Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di "Letteratura umanistica".
Art. 46. - L'insegnamento complementare di "Fisiopatologia ostetrica e ginecologica" tra le materie del corso di laurea in medicina e chirurgia assume la denominazione di "Patologia ostetrica e ginecologica".
Art. 66. - L'insegnamento complementare di "Tecnologia elettronica" tra le materie del corso di laurea in Chimica industriale assume la denominazione di "Tecnologia elettrochimica".
Gli articoli 188 e 189 relativi alla Scuola di specializzazione in oculistica sono abrogati e sostituiti dai seguenti.
Scuola di specializzazione in oculistica
Art. 188. - Il corso di studi della Scuola di specializzazione in Oculistica ha la durata di 4 anni. La scuola non può accogliere più di 5 allievi per ciascun anno di corso.
Art. 189. - Gli insegnamenti impartiti dalla Scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
2) Nozioni di embriologia generale oculare;
3) Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e liquidi oculari;
4) Nozioni di ottica fisiologica ed esame della refrazione;
5) Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
1) Semeiotica e mezzi di indagine dell'apparato oculare;
2) Farmacologia oculare e terapia clinica;
3) Anatomia patologica dell'occhio;
4) Patologia e clinica oculare (biennale), 1° corso.
3° Anno:
1) Patologia e clinica oculare (biennale), 2° corso;
2) Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare (ortottica e pleottica);
3) Affezioni otorinolaringoiatriche ed occhio;
4) Tecnica operatoria (biennale), 1° corso.
4° Anno:
1) Neuro-oftalmologia;
2) Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
3) Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
4) Tecnica operatoria (biennale), 2° corso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 marzo 1965
SARAGAT
GUI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla corte dei conti, addì 26 aprile 1965
Atti del Governo, registro n. 192, foglio n. 92. - VILLA
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-22;366#art-1