Art. 4
In vigore dal 3 lug 1965
Il rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica ha diritto di prendere visione di tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici. All'atto della consegna dei beni, i legali rappresentanti dell'impresa debbono consegnare al rappresentante dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutti i documenti attinenti all'attività elettrica ed ai relativi rapporti giuridici, indicando specificatamente tutti i rapporti giuridici pendenti la sede giurisdizionale o contenziosa amministrativa o che comunque comportino adempimenti entro termini di decadenza o di prescrizione.
L'impresa è altresì tenuta a fornire all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica tutte le informazioni risultanti dalle scritture obbligatorie o facoltative per quanto concerne le attività elettriche ed a rilasciare, a richiesta dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, estratti dei libri e delle scritture.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-03-18;637#art-4